lunedì 1 dicembre 2008

NON DIMENTICATELO MAI


Se n’è parlato e straparlato. Sono state fatte manifestazioni (contro), raccolte di firme. Alla fine, il 25 luglio 2008 la Gazzetta Ufficiale pubblica la legge n. 124 approvata definitivamente due giorni prima in Parlamento. La legge n. 124 è più conosciuta come “lodo Alfano”. "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato ". Il titolo della legge esprime con chiarezza il proprio obiettivo. Sospendere ogni processo penale a carico dei presidenti delle Camere, Renato Schifani e Massimo Fini, del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del Primi Ministro, Silvio Berlusconi. Quest’ultimo infatti è ancora imputato per corruzione giudiziaria nel caso delle tangenti all’avvocato David Mills e per il più recente caso di concussione per aver raccomandato attrici in Rai (ricordate le intercettazioni telefoniche tra il premier e il direttore di Rai Fiction Agostino Saccà?). Non voglio adesso perdermi nella giungla dei procedimenti giudiziari del Principe.

Questo è l’unico articolo del lodo Alfano:

Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questo è quanto. 281 parole, esclusi i numeri dei comma. E il premier è salvo per altri cinque anni. Facciamogli tanti auguri.

Votazioni DDL n.1442

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO (DDL 1442)

Riepilogo percentuale della partecipazione al voto
ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare

Presenti

In Missione

Non hanno partecipato

IDV

26 (89,7%)

0 (0%)

3 (10,3%)

LNP

51 (85,0%)

6 (10,0%)

3 (5,0%)

MISTO

12 (75,0%)

0 (0%)

4 (25,0%)

PD

207 (95,4%)

0 (0%)

10 (4,6%)

PDL

249 (91,5%)

12 (4,4%)

11 (4,0%)

UDC

30 (85,7%)

0 (0%)

5 (14,3%)

Riepilogo percentuale del voto espresso
ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare

Favorevoli

Contrari

Astenuti

IDV

0 (0%)

26 (100%)

0 (0%)

LNP

51 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

MISTO

9 (75,0%)

3 (25,0%)

0 (0%)

PD

0 (0%)

207 (100%)

0 (0%)

PDL

249 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

UDC

0 (0%)

0 (0%)

30 (100%)

Fonte

www.camera.it

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